Prestazioni energetiche edifici, pubblicate nuove parti della UNI/TS 11300

Lo fa sapere il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) spiegando che si tratta:
- della revisione della Parte 4 (fonti rinnovabili e altri metodi di generazione).
- della Parte 5 (calcolo dell’energia primaria e della quota da fonti rinnovabili), che sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”;
- della Parte 6 (fabbisogni energetici di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili);
 
La UNI/TS 11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.
 
Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:
- impianti solari termici;
- generatori a combustione alimentati a biomasse;
- pompe di calore;
- impianti fotovoltaici;
- cogeneratori.
Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento.
 
La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:
- il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata;
- la quota di energia da fonti rinnovabili.

La presente specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano, in particolare:
1) le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;
2) la valutazione dell’energia elettrica esportata; 
3) la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
4) la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.
 
La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.
 
È dunque completo il pacchetto normativo a supporto della Legge 90/2013 (di conversione del DL 63/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia) e dei relativi decreti attuativi: le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015), Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi (DM 26 giugno 2015), Schemi per la relazione tecnica di progetto (DM 26 giugno 2015).
 
Sempre ieri sono state pubblicate nuove norme della serie nazionale UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici: 
 
- la UNI 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata.
 
La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionalinecessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:
1. ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa;
2. calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientate;
 
- l rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo;
 
- infine, la UNI 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.
 
Ai fini degli adempimenti previsti dai disposti legislativi, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, il CTI ricorda che tali norme tecniche si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.
 

DM-26-6-2015-Decreto-requisiti-minimi-gazzetta-ufficiale

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DM-26-6-2015-Linee-guida-certificazione-energetica-gazzetta-ufficiale

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DM-26-6-2015-Relazione-tecnica-legge-10-gazzetta-ufficiale

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Ecobonus 65%, detraibili le spese per compilare l’APE

Enea: dal 4 agosto 2013 in alcuni interventi l’Ape è obbligatorio per accedere alle detrazioni

 

22/10/2013 - Dal 4 agosto 2013 per accedere al bonus fiscale del 65% è necessario l’Ape, attestato di prestazione energetica, e le spese per la sua compilazione sono detraibili. Lo ha spiegato all’interno delle sue faq l’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha ripercorso l’evoluzione normativa del settore.
 
Quando è richiesto l’Ape
In realtà, l’Ape è obbligatorio solo per ottenere gli incentivi in seguito ad alcuni interventi indicati dalla Finanziaria 2007, come quelli grazie ai quali si consegue un risparmio energetico del 20% nella climatizzazione invernale, la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione degli infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari.
 
Sono invece esclusi dall’obbligo di presentazione dell’Ape l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e i lavori per la sostituzione di infissi nelle singole unità immobiliari.
 
Come si è evoluta la normativa di settore
L’Enea ha ricordato che, in base al Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, per accedere agli incentivi e alle agevolazioni previste per gli interventi che migliorano la prestazione energetica degli edifici, in alcune tipologie di lavori era richiesto l’Ace, Attestato di certificazione energetica.
 
Fino al 25 luglio 2010, cioè dopo dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, è stato possibile sostituire l’Ace con l’Aqe, Attestato di qualificazione energetica.
 
L’Ace è stato utilizzato dal 26 luglio 2010 fino al 3 agosto 2013. Il 4 agosto, infatti, è entrata in vigore la Legge 90/2013, che ha sostituito l’Ace con l’Ape.
 
Anche se il modulo per la redazione dell’Ape è cambiato, si può continuare ad usare quello dell’Aqe solo se la certificazione serve a richiedere le detrazioni fiscali.
 
In questi casi, il modulo può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori, mentre nella norma il tecnico che redige l’Ape non deve aver preso parte agli interventi eventualmente realizzati in precedenza.
 
L’Enea ha infine spiegato che l’Ape va conservato e le spese per la sua compilazione sono detraibili perché obbligatorie per ottenere l’agevolazione fiscale.
 

Libretto di impianto, quando bisogna allegarlo all’Ape

Consiglio nazionale del notariato: il libretto va consegnato al cliente solo dopo la stipula del contratto definitivo

Nelle compravendite e locazioni di immobili i libretti di impianto vanno allegati solo all’attestato di prestazione energetica (Ape) che va consegnato al nuovo proprietario dopo la stipula del contratto definitivo.

L’obbligo non vale invece durante la trattativa. In questo momento, infatti, al cliente va consegnata una copia dell’Ape, utile a fargli prendere visione delle condizioni dell’immobile, ma non è necessario consegnargli anche i libretti di impianto.
 
Il chiarimento è arrivato dal Consiglio nazionale del notariato, che con una nota dei giorni scorsi ha fatto chiarezza su alcune disposizioni della Legge Ecobonus 90/2013 e sulla Legge del Fare 98/2013.
 
Come spiegato nella nota, la Legge Ecobonus prevede che l’Ape sia allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili, che abbia una validità massima di dieci anni e che debba essere aggiornato per ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica.
Allo stesso tempo, la sua validità è subordinata al controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Se non si rispettano queste condizioni, infatti, l’Ape scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi scopi, la norma stabilisce che i libretti di impianto siano allegati all’Ape in originale o in copia.
 
La presenza dei libretti è utile per controllare la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la validità dell’Ape e il rispetto delle prescrizioni sul controllo dell’efficienza dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Si tratta però, sostengono i notai, di aspetti che operano al di fuori dell’Ape come documento.
 
I libretti, continua la nota, costituiscono una documentazione di corredo dalla quale si possono verificare le condizioni di validità dell’Ape. Quest’ultimo però non può essere modificato da libretti di impianto successivi.
 
Detto ciò, prosegue il Consiglio nazionale del notariato, bisogna distinguere tra l’Ape destinato alla consegna e quello da allegare all’atto traslativo.
Il primo va consegnato quando si concludono le trattative e si firma il contratto.
Il secondo, come previsto dalla Legge del Fare, deve essere visionato fin dall’inizio delle trattative, quando il cliente deve conoscere le condizioni dell’immobile per decidere se stipulare il contratto.

I libretti di impianto, spiega il Consiglio nazionale del notariato, vanno allegati all’Ape solo nel primo caso, cioè quando il trasferimento dell’immobile è concluso.