Lo fa sapere il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) spiegando che si
tratta:
- della revisione della Parte
4 (fonti rinnovabili e altri metodi di
generazione).
- della Parte
5 (calcolo dell’energia primaria e della quota da fonti
rinnovabili), che sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”;
- della Parte
6 (fabbisogni energetici di ascensori, scale mobili e
marciapiedi mobili);
La UNI/TS
11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di
generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.
Si considerano i seguenti sottosistemi per
produzione di energia termica e/o elettrica:
- impianti solari termici;
- generatori a combustione alimentati a biomasse;
- pompe di calore;
- impianti fotovoltaici;
- cogeneratori.
Sono inoltre considerate le sottostazioni di
teleriscaldamento.
La UNI/TS
11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare in
modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:
- il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base
dell’energia consegnata ed esportata;
- la quota di energia da fonti rinnovabili.
La presente specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi
di calcolo che riguardano, in particolare:
1) le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel
bilancio energetico;
2) la valutazione dell’energia elettrica
esportata;
3) la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con
energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
4) la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità
cogenerative.
La UNI/TS
11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del
fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle
caratteristiche dell'edificio e dell'impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase
operativa del ciclo di vita.
È dunque completo il pacchetto normativo a supporto
della Legge
90/2013 (di conversione del DL
63/2013 che ha recepito in Italia
la Direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia) e dei relativi decreti attuativi: le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno
2015), Metodologie di calcolo delle prestazioni e
requisiti minimi (DM 26 giugno
2015), Schemi per la relazione tecnica di progetto
(DM 26 giugno
2015).
Sempre ieri sono state pubblicate nuove norme della serie
nazionale UNI 10349 sui dati
climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici:
- la UNI
10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione
della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie
inclinata.
La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio
italiano, i
dati climatici convenzionalinecessari per la verifica delle
prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo
per:
1. ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e
diffusa;
2. calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa
comunque inclinata ed orientate;
- l rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i
dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il
territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la
climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il
dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo;
- infine, la UNI 10349-3 riguarda le differenze
di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici
sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO
15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze
cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una
prima verifica di massima degli impianti.
Ai fini degli adempimenti previsti dai disposti legislativi, per
garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, il CTI ricorda che tali norme tecniche si applicano a decorrere
da 90
giorni dalla data della loro pubblicazione.
Nelle compravendite e locazioni di immobili i libretti di impianto vanno allegati solo all’attestato di prestazione energetica (Ape) che va consegnato al nuovo proprietario dopo la stipula del contratto definitivo.
L’obbligo non vale invece durante la trattativa.
In questo momento, infatti, al cliente va consegnata una copia dell’Ape, utile a fargli prendere visione delle condizioni dell’immobile, ma non è necessario consegnargli anche i libretti di
impianto.
Il chiarimento è arrivato dal Consiglio
nazionale del notariato, che con una nota dei giorni scorsi ha fatto chiarezza su alcune disposizioni della Legge
Ecobonus 90/2013 e
sulla Legge
del Fare 98/2013.
Come spiegato nella nota, la Legge Ecobonus
prevede che l’Ape sia allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili, che abbia una validità massima di dieci anni e che debba essere aggiornato per ogni intervento di ristrutturazione
o riqualificazione che modifichi la classe energetica.
Allo stesso tempo, la sua validità è subordinata
al controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Se non si rispettano queste condizioni, infatti, l’Ape scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi scopi, la norma stabilisce che i libretti di impianto siano allegati all’Ape in originale o in copia.
La presenza dei libretti è utile per controllare
la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la validità dell’Ape e il rispetto delle prescrizioni sul controllo dell’efficienza dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Si tratta però,
sostengono i notai, di aspetti che operano al di fuori dell’Ape come documento.
I libretti, continua la nota, costituiscono una
documentazione di corredo dalla quale si possono verificare le condizioni di validità dell’Ape. Quest’ultimo però non può essere modificato da libretti di impianto successivi.
Detto ciò, prosegue il Consiglio nazionale del
notariato, bisogna distinguere tra l’Ape destinato alla consegna e quello da allegare all’atto traslativo.
Il primo va consegnato quando si concludono le
trattative e si firma il contratto.
Il secondo, come previsto dalla Legge del Fare,
deve essere visionato fin dall’inizio delle trattative, quando il cliente deve conoscere le condizioni dell’immobile per decidere se stipulare il contratto.
I libretti di impianto, spiega il Consiglio nazionale del notariato, vanno allegati all’Ape solo nel primo caso, cioè quando il trasferimento dell’immobile è concluso.