Richiedere On-line il tuo Attestato di Prestazione Energetica ora è possibile con AceSicilia

L’attestato di Prestazione energetica che verrà rilasciato sarà redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “linee guida nazionali per la certificazione energaetica degli edifici". I nostri certificatori energetici sono accreditati come previsto all’articolo 4 del Dlgs 192/2005 e della legge 311/2006, e sono Iscritti all'albo dei Certificatori della Regione Sicilia.

 
Inviaci per e-mail la scheda dati compilata ed allega la planimetria catastale e la visura catastale dell'immobile, inoltre allega la scheda tecnica della caldaia installata per il riscaldamento.
 

Entro cinque gironi dal'invio di tutti i dati completi ti verrà spedito a casa per raccomandata il tuo Attesato di Certificazione Energetica che avrà la validità di 10 anni. Nel contempo sarà nostro obbligo trasmettere il tuo certificato al Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia per l'inserimento nel catasto energetico.

Cosa è l'Attestato di Prestazione Energetica?

L'attestato di certificazione energetica è un documento realizzato da un professionista specializzato, il "certificatore energetico", o da un organismo preposto a questo scopo, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.

La certificazione energetica ha la funzione di attestare le prestazioni e le caratteristiche energetiche di un edificio o immobile, al fine di consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, congiuntamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio.

APE 2015, controlli a campione e obbligo di sopralluogo.Le nuove regole in vigore forniscono maggiori garanzie a tutela della qualità e della professionalità

Dal primo ottobre 2015  sono in vigore le nuove norme sulla certificazione energetica degli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione.Ricordiamo, infatti, che i 3 decreti del 26 giugno 2015 riscrivono completamente le regole della certificazione energetica.

Tra le tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore.

Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.

Obbligo del sopralluogo da parte del tecnico

Il decreto linee guida, all’articolo 4 comma  6 prevede che, al fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

Molto spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da parte di loro colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna.

Con le nuove regole ciò non sarà più consentito.

Il tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie, infissi, impianti, etc.

Monitoraggio e controllo degli APE emessi

Le nuove linee guida prevedono (art. 5) che le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

  • l’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida
  • le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi
  • le ispezioni delle opere o dell’edificio

Sanzioni previste

Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che  prevede:

  • una sanzione a carico del certificatore da 700 a 4.200 euro per APE non corretto
  • una sanzione a carico del direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 euro per la mancata presentazione dell’APE al Comune
  • una sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto

Le nuove Linee Guida – analizzate dall’Area Scientifica – Studi Pubblicistici del Consiglio nazionale del Notariato - sostituiscono le precedenti Linee Guida per la certificazione energetica approvate con D.M. 26 giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10 luglio 2009)


UN VADEMECUM SULLE NOVITA' DEL NUOVO APE DA PARTE DEL NOTARIATO.

Vademecum novità A.P.E. dal 1° ottobre 2
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LA NUOVA VESTE GRAFICA DELL'APE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015

GIUGNO 2015 Certificazione energetica e nuovo APE, con il via libera della Conferenza Unificata, il nuovo certificato energetico scenderà in campo il primo ottobre. Ecco le novità

DM-26-6-2015-Relazione-tecnica-legge-10-
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DM-26-6-2015-Linee-guida-certificazione-
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DM-26-6-2015-Decreto-requisiti-minimi-ga
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News Giugno 2015 Certificazione energetica, il nuovo APE in vigore dall'1 ottobre 2015

19/06/2015 - Sarà pubblicato quasi sicuramente entro il 28 giugno 2015, ma è ormai certo che le nuove regole per la certificazione energetica in Italia entreranno in vigore a partire dall'1 ottobre 2015, lasciando quindi un ampio margine per l'aggiornamento dei professionisti.


NEWS OTTOBRE 2014

NOI USIAMO PER REDIGERE I CERTIFICATI  "APE-ON LINE " 2.0 E  TerMus della  ACCA, ENTRAMBE I SOFTWARE  SONO aggiornatI alle UNI/TS 11300:2014 ed hanno superato la prima fase di verifica prevista dal regolamento (paragrafo 7.3) per la certificazione del software

ottobre 2014 Nuove UNI TS 11300 e Ape: al via l’adeguamento dei software

03/10/2014

Sono state pubblicate dall’UNI, Ente Italiano di Normazione, le nuove norme UNI/TS 11300 sulle prestazioni energetiche degli edifici.

La UNI/TS 11300-1:2014 dal titolo “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” fornisce  dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
 
La specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e deumidificazione.
 
È rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e di esercizio (tailored rating).
 
La UNI/TS 11300-2:2014 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali” costituisce invece l’aggiornamento della UNI/TS 11300-2:2008.
 
La specifica tecnica fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria.
 
Fornisce, inoltre, il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN 15193.
 
La specifica tecnica fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.
 
Si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO AGG. 657-2013/C

La disciplina nazionale della certificazione energetica - Guida operativa 2014 Approvato dall’Area Scientifica – Studi Pubblicistici il 15/05/2014 Approvato dal CNN nella seduta del 19-20/06/2014

GuidaOperativa_CertificazioneEnergetica_
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20/02/2014 Destinazione Italia

Diventano legge i nuovi requisiti per i certificatori energetici; i contratti senza APE saranno puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro

20/02/2014 - E' legge il programma Destinazione ItaliaDopo l’ok delle Commissioni Industria e Finanze del Senato, che hanno convalidato senza modifiche tutte le decisioni della Camera, l'Aula ha approvato il ddl con 121 voti favorevoli e 91 contrari.

 

APE nei contratti di compravendita e affitto
Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.

La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali. Il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato. Tutti gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.
 
Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l'immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.

Speciale APE BibLus-net.pdf di febbraio 2014

https://www.dropbox.com/s/yz627chgubqykmz/Speciale_APE_BibLus-net.pdf

29/01/2014 Salvi i contratti senza attestato APE. Rimangono le sanzioni, pesanti.

APE: la mancata allegazione della attestazione di prestazione energetica ai contratti traslativi di proprieta` e alle locazione di beni immobili costituira` un obbligo punibile con sanzione amministrativa; salvi i contratti.

 

Il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri ha fornito chiarimenti sull`attestato energetico (Ape), obbligatorio nei trasferimenti immobiliari. I contratti di compravendita e di locazione sottoscritti senza Ape non sono nulli, si confermano pero` le pesanti sanzioni amministrative pecuniarie: da 3mila a 18mila euro. Nei casi di locazione di singole unita` immobiliari la multa oscilla tra i mille e i 4mila euro. 
Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione e` ridotta della meta`.

17/01/2014 Contratti senza APE, restano valide le multe fino a 18 mila euro

17/01/2014 - La mancanza dell’APE, Attestato di prestazione energetica, nei contratti di compravendita e affitto è punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, mentre non è valida la "nullità differita" introdotta con la Legge di Stabilità. Il chiarimento è arrivato dal Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri.

 

Ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere allegato l'APE, come previsto dalDL Destinazione Italia 145/2013

In mancanza dell'APE, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.

Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.

I dubbi sorti nei giorni scorsi
Il veloce susseguirsi di norme registrato nelle ultime settimane ha creato qualche incertezza, tanto da rendere necessario un chiarimento ufficiale. Secondo gli addetti ai lavori, analizzando la Legge di Stabilità 2014 si poteva dedurre che i contratti sprovvisti dell'APE dovevano essere considerati nulli. La nullità non sarebbe però stata immediata, ma "differita", perchè avrebbe operato solo dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Sull'argomento è stata quindi interpellata, in una interrogazione alla Camera, il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri.
 
Le spiegazioni del Ministro Cancellieri
Il Ministro Cancellieri ha ripercorso tutta la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, ricordando che l’APE, cioè l'attestato che indica la prestazione energetica dell'immobile, è previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005.
 
Il DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, con cui è stata recepita la nuova Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, ha introdotto nell’articolo 6 il comma 3-bis con cui è stata stabilita la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE (Leggi Tutto).
 
Successivamente, il DL Destinazione Italia ha sostituito i commi 3 e 3 bis con un nuovo comma 3 in base al quale l’assenza dell’APE viene punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, ma non implica più la nullità del contratto.
 
Le incertezze sono iniziate dopo l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2014in cui si legge che la norma contenuta nell’articolo 3 bis, cioè la nullità dei contratti in mancanza dell’APE, si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto con cui il Ministero dello Sviluppo adeguerà ilDM 26 giugno 2009 contenente le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

 

Come ribadito dal Ministro Cancellieri, la Legge di stabilità è quindi intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia.
 
Oltre a queste spiegazioni di ordine tecnico, il Ministro ha affermato che, dopo un confronto col Ministro dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti stipulati senza l’APE è stata ritenuta eccessiva e va quindi preferita una sanzione.

28/11/2013

Attestato di Prestazione Energetica (APE): sono necessarie la registrazione e l’imposta di bollo?

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al rapporto tra l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di locazione, di vendita e donazione e l’obbligo di registrazione dell’atto stesso.

 

Con la Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 l’Agenzia precisa che l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione.

 

In particolare, è stato chiarito che:

  • in sede di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio produrre l’ attestato di prestazione energetica poiché l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso incide sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto;
  • se in sede di registrazione viene prodotto l’APE, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato e non verrà applicata l’imposta di registro sull’APE allegato;
  • in caso di registrazione telematica del contratto di locazione (la cui procedura al momento non permette di produrre allegati al contratto), l’APE può essere presentato in forma cartacea, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente: anche in questo caso non è prevista l’applicazione dell’imposta di registro;
  • se in data successiva alla registrazione del contratto di locazione viene prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione) deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di 168 €, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede;
  • l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo;
  • nel caso in cui venga allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di 16 € per ogni foglio.
Scarica la Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013
risoluzione_83E_22novembre2013.pdf
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Ultime novità sull'APE 08/11/2013

DDL STABILITÀ 2014



Compravendite senza APE valide ma punite con 500 euro di multa

Rinviato l’esame in Consiglio dei Ministri del Collegato Sviluppo, che alleggerisce l’obbligo di allegare l'APE ai contratti

15/11/2013 - È stata rinviata l'approvazione in Consiglio dei Ministri del Collegato Sviluppo al ddl di Stabilità per il 2014. In base al testo, che ha solo iniziato ad essere esaminato, le compravendite senza Attestato di Prestazione Energetica (APE) saranno punite con una multa da 500 euro e non più con la nullità del contratto. 

La bozza propone di alleggerire l’obbligo, introdotto dal DL Ecobonus 63/2013, di allegare l’APE non solo ai contratti di compravendita e affitto, ma anche a quelli di cessione a titolo gratuito degli immobili.
 
Come spiegato nella relazione illustrativa, l’obbligo è considerato troppo severo e in contrasto con laDirettiva europea 2010/31/Ue sulla prestazione energetica in edilizia, che chiede che sia allegato l’attestato di prestazione energetica solo in caso di compravendita e affitto.
 
Il Collegato Sviluppo elimina quindi l'obbligo di allegare l'APE agli atti di trasferimento a titolo gratuito e, nel caso dei contratti di compravendita e locazione, sostituisce la nullità con una multa da 500 euro.

La proposta di semplificazione del Collegato Sviluppo mira alla ripresa del mercato delle compravendite e delle locazioni e si basa sull’intenzione di rendere più agevoli gli adempimenti sulla certificazione energetica degli edifici manifestata già a settembre, quando il Ministero dello Sviluppo Economico ha anticipato delle proposte che dovevano confluire nel Decreto del Fare 2. Dato che il decreto è rimasto lettera morta, le misure sono confluite nel collegato alla legge di Stabilità.
 il ddl elimina l'obbligo di allegare l'APE agli atti di trasferimento a titologratuito e, nel caso dei contratti di compravendita e locazione, sostituisce la nullità con una multa pari a 500 euro.

Compravendite senza obbligo di APE nel ddl Semplificazioni


08/11/2013 - Compravendite senza APE, Attestato di Prestazione Energetica, non più nulle, ma punite solo con una multa, accesso al credito più facile per le imprese di costruzione e rimodulazione degli incentivi alle energie rinnovabili. Sono alcuni degli obiettivi del collegato al ddl Stabilità per il 2014, che sarà presto al vaglio del Consiglio dei Ministri. 
 
L’Attestato di Prestazione Energetica
La bozza alleggerisce l’obbligo, introdotto in sede di conversione del DL “Ecobonus” 63/2013, di allegare l’APE non solo ai contratti di compravendita e affitto, ma anche a quelli di cessione a titolo gratuito degli immobili. Il DL Ecobonus prevede inoltre la nullità del contratto di vendita, degli atti di trasferimento a titolo gratuito e dei nuovi contratti di locazione ai quali non sia stato allegato l'APE.
 
Si tratta, secondo la bozza in discussione, di prescrizioni considerate troppo severe, che stridono con gli obiettivi di semplificazione e vanno oltre gli obblighi imposti dalla Direttiva europea 2010/31/Uesulla prestazione energetica in edilizia, che chiede che sia allegato l’attestato di prestazione energetica solo in caso di compravendita e affitto. 
 
Per questo motivo il ddl elimina l'obbligo di allegare l'APE agli atti di trasferimento a titolo gratuito e, nel caso dei contratti di compravendita e locazione, sostituisce la nullità con una multa pari a 500 euro.

L’idea di rendere più agevoli gli adempimenti sulla certificazione energetica degli edifici è partita a settembre, quando il Ministero dello Sviluppo Economico ha anticipato delle proposte che dovevano confluire nel Decreto del Fare 2. Dato che il decreto è rimasto lettera morta, le misure sono confluite nel collegato alla legge di Stabilità.


IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 6 GIUGNO 2013

IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 6 GIUGNO 2013 L’art. 4 del dlgs 192/2005 (così come modificato dall’art. 4 del DL 4.6.2013 n. 63) stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, sono definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia […]” Sostanzialmente l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria 2010/31/UE, e non più sulla base delle prescrizioni contenute nella precedente direttiva 2002/91/CE (recepiti nel DPR 2 aprile 2009 n. 59, già emanato in attuazione del previgenti art. 4 dlgs 192/2005 e sulla cui base dovevano essere redatti gli attestati di certificazione energetica sino a tutto il 5 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL. 63/2013). Tuttavia nelle more dell’emanazione dei nuovi decreti ministeriali, di recepimento della direttiva 2010/31/UE, i tecnici abilitati potranno comunque rilasciare un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. l-bis, dlgs 192/2005 (nuovo testo), ovviamente utilizzando ancora i criteri di calcolo contenuti nel DPR 2 aprile 2009 n. 59, in quanto:- l’art. 16, c. 4-bis, del dlgs 192/2005 (nel testo introdotto dall’art. 13 D.L. 63/2013) stabilisce che “dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59” con la conseguenza che il suddetto DPR 59/2009, contenente i criteri di calcolo sulla base della direttiva 2002/91/CE è tuttora in vigore, e rimarrà in vigore sino a che non siano emanati i nuovi decreti ministeriali di recepimento della direttiva 2010/31/UE, per cui potrà essere ancora utilizzato sino all’emanazione dei nuovi decreti; - l’art. 11 del dlgs 192/2005 (nel testo introdotto dall’art. 9 D.L. 63/2013) (norma transitoria) stabilisce che “nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.” Con tale norma viene pertanto, in via transitoria, aggiornato ed integrato l’art. 3, c. 1, del suddetto DPR 59/2009 relativo alle “metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti”, a conferma che detto decreto è tuttora utilizzabile in attesa dell’emanazione dei nuovi decreti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.

Ecobonus 65%, detraibili le spese per compilare l’APE

 

22/10/2013 - Dal 4 agosto 2013 per accedere al bonus fiscale del 65% è necessario l’Ape, attestato di prestazione energetica, e le spese per la sua compilazione sono detraibili. Lo ha spiegato all’interno delle sue faq l’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha ripercorso l’evoluzione normativa del settore.
 
Quando è richiesto l’Ape
In realtà, l’Ape è obbligatorio solo per ottenere gli incentivi in seguito ad alcuni interventi indicati dalla Finanziaria 2007, come quelli grazie ai quali si consegue un risparmio energetico del 20% nella climatizzazione invernale, la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione degli infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari.
 
Sono invece esclusi dall’obbligo di presentazione dell’Ape l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e i lavori per la sostituzione di infissi nelle singole unità immobiliari.
 
Come si è evoluta la normativa di settore
L’Enea ha ricordato che, in base al Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, per accedere agli incentivi e alle agevolazioni previste per gli interventi che migliorano la prestazione energetica degli edifici, in alcune tipologie di lavori era richiesto l’Ace, Attestato di certificazione energetica.
 
Fino al 25 luglio 2010, cioè dopo dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, è stato possibile sostituire l’Ace con l’Aqe, Attestato di qualificazione energetica.
 
L’Ace è stato utilizzato dal 26 luglio 2010 fino al 3 agosto 2013. Il 4 agosto, infatti, è entrata in vigore la Legge 90/2013, che ha sostituito l’Ace con l’Ape.
 
Anche se il modulo per la redazione dell’Ape è cambiato, si può continuare ad usare quello dell’Aqe solo se la certificazione serve a richiedere le detrazioni fiscali.
 
In questi casi, il modulo può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori, mentre nella norma il tecnico che redige l’Ape non deve aver preso parte agli interventi eventualmente realizzati in precedenza.
 
L’Enea ha infine spiegato che l’Ape va conservato e le spese per la sua compilazione sono detraibili perché obbligatorie per ottenere l’agevolazione fiscale.
 

Libretto di impianto, quando bisogna allegarlo all’Ape

Consiglio nazionale del notariato: il libretto va consegnato al cliente solo dopo la stipula del contratto definitivo

Nelle compravendite e locazioni di immobili i libretti di impianto vanno allegati solo all’attestato di prestazione energetica (Ape) che va consegnato al nuovo proprietario dopo la stipula del contratto definitivo.

L’obbligo non vale invece durante la trattativa. In questo momento, infatti, al cliente va consegnata una copia dell’Ape, utile a fargli prendere visione delle condizioni dell’immobile, ma non è necessario consegnargli anche i libretti di impianto.
 
Il chiarimento è arrivato dal Consiglio nazionale del notariato, che con una nota dei giorni scorsi ha fatto chiarezza su alcune disposizioni della Legge Ecobonus 90/2013 e sulla Legge del Fare 98/2013.
 
Come spiegato nella nota, la Legge Ecobonus prevede che l’Ape sia allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili, che abbia una validità massima di dieci anni e che debba essere aggiornato per ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica.
Allo stesso tempo, la sua validità è subordinata al controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Se non si rispettano queste condizioni, infatti, l’Ape scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi scopi, la norma stabilisce che i libretti di impianto siano allegati all’Ape in originale o in copia.
 
La presenza dei libretti è utile per controllare la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la validità dell’Ape e il rispetto delle prescrizioni sul controllo dell’efficienza dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Si tratta però, sostengono i notai, di aspetti che operano al di fuori dell’Ape come documento.
 
I libretti, continua la nota, costituiscono una documentazione di corredo dalla quale si possono verificare le condizioni di validità dell’Ape. Quest’ultimo però non può essere modificato da libretti di impianto successivi.
 
Detto ciò, prosegue il Consiglio nazionale del notariato, bisogna distinguere tra l’Ape destinato alla consegna e quello da allegare all’atto traslativo.
Il primo va consegnato quando si concludono le trattative e si firma il contratto.
Il secondo, come previsto dalla Legge del Fare, deve essere visionato fin dall’inizio delle trattative, quando il cliente deve conoscere le condizioni dell’immobile per decidere se stipulare il contratto.

I libretti di impianto, spiega il Consiglio nazionale del notariato, vanno allegati all’Ape solo nel primo caso, cioè quando il trasferimento dell’immobile è concluso.

Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici

Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI  ENTI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n.63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia.  Con tale provvedimento viene soppresso l’attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE. Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.  L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59  contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE

Nelle more dell’aggiornamento  tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009  e a  specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 prevede che,  solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento  della metodologia di cui all’articolo 4,  sia abrogato il DPR 59/2009; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. IL DIRETTORE GENERALE (Rosaria Romano

DA ACE AD APE COSA CAMBIA

nelle more dell’emanazione dei nuovi decreti ministeriali, di recepimento della direttiva 2010/31/UE, i tecnici abilitati potranno comunque rilasciare un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. l-bis, dlgs 192/2005 (nuovo testo), ovviamente utilizzando ancora i criteri di calcolo contenuti nel DPR 2 aprile 2009 n. 59

Prestazione energetica edifici, attese le nuove linee guida

L'APE sostituisce l'ACE ed è obbligatorio nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione. Previste multe da 3mila a 18mila euro

 

10/06/2013 - Con le modifiche al Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, il DL 63/2013preannuncia cambiamenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

 

Una delle maggiori novità riguarda l’attestato di prestazione energetica (APE) che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edificio e che fornisce raccomandazioni per migliorarne l'efficienza.
 
Per la redazione dell’attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva “Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)”.
 
EEQZ dovranno essere tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire dal 31 dicembre 2018; tale disposizione sarà estesa a tutte le nuove costruzioni dal 1° gennaio 2021.
 
Il DL 63/2013 annuncia la ri-edizione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009 quale strumento attuativo per i tecnici certificatori.
 
L’adeguamento del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate, utili anche per gli edifici di ridotte dimensioni e con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità.
 
L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare:
- la prestazione energetica globale dell’edificio;
- la classe energetica;
- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.
 
È prevista anche la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
 
Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di nuova costruzione, vendita locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro.
 
Inoltre, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con cui l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile comprensivi dell'APE.
 
L’APE avrà una validità temporale massima di 10 anni e dovrà essere aggiornato in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
 
La validità temporale massima è vincolata al rispetto delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza della validità dell’attestato; per agevolare le operazioni di controllo, si dovranno allegare all’APE i libretti d’impianto degli edifici o delle singole abitazioni. (riproduzione riservata)

 

 

Decreto Legge 04/06/2013 n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)
DECRETO LEGGE 04:06:2013 N. 63.pdf
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Dal 55% al 65% per la valorizzazione energetica

Si legge nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi “Con l’approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia”.
Il 31 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legge relativo a “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia”, prorogando fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale innalzandola al 65% da usufruire in 10 rate annuali di pari importo.
Il provvedimento approvato recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.
Il nuovo decreto legge sulla Detrazione 65% si pone cinque obiettivi:
1. promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
2. sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
3. sostegno alla diversificazione energetica;
4. promozione della competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
5. conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni che comprendono almeno il 25% della superficie totale dell’immobile), spetterà la detrazione dell’imposta lorda.
Per quanto riguarda la Detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie, oltre a confermare la proroga al 31 dicembre 2013, vengono compresi tra i lavori agevolabili anche gli interventi sui mobili fissi (bagni, cucine, armadi a muro, ecc.) e sull’adeguamento alle normative antisismiche.
Decreto legge sulla proroga della Detrazione 65% (bozza non ancora in vigore, entrata al CdM di venerdi 31 maggio e sulla quale è riportata la detrazione al 75%, poi abbassata al 65%)
Allegato 1 allo schema di decreto legge (bozza non ancora in vigore)
Relazione illustrativa allo schema di decreto legge
Relazione tecnica allo schema di decreto legge
Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva 2010/31/UE 
Comunicato ufficiale del Governo dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2013

 

detrazioni fiscali per interventi su serramenti, caldaie e isolamento delle pareti

Schemi di procedure e documenti per avere le detrazioni fiscali per interventi su serramenti, caldaie e isolamento delle pareti

 

L’Enea, ente preposto alla promozione delle politiche di efficienza energetica, ha pubblicato i vademecum contenenti schemi e procedure per la presentazione della documentazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.

 

Per ogni intervento sono descritti i requisiti generali e tecnici, le opere agevolabili, la documentazione richiesta, le modalità di compilazione e trasmissione, per chi vuole realizzare uno dei seguenti lavori agevolati:

  • serramenti
  • caldaie a condensazione
  • caldaie a biomasse
  • pannelli solari
  • pompe di calore
  • coibentazione pareti
  • riqualificazione globale

In allegato a questa notizia i file  contenente i vademecum aggiornati a novembre 2013 relativi agli interventi di riqualificazione energetica.

 

01_serramenti.pdf
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02_caldaie_condensazione.pdf
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03_caldaie_biomassa.pdf
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04_pannelli_solari.pdf
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05_pompe_calore.pdf
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06_coibentazione_pareti.pdf
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06_coibentazione_pareti.pdf
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07_riqualificazione_globale.pdf
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INFORMAZIONI NORMATIVA D'INTERESSE DI RECENTE PUBBLICAZIONE

DPR del 15 febbraio 2013

Decreto del Presidente Della Repubblica: Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

 

Regolamento per la qualifica dei certificatori energetici

Decreto del Presidente Della Repubblica: Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Approvato con il Consiglio dei Ministri n.69 di venerdì 15 febbraio 2013 il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici come previsto dall’Art. 4 comma 1 del d.lgs. 192/2005, sanando la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dell’Italia per l’incompleto recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2002/91/CE. I soggetti abilitati alla certificazione energetica (Articolo 2) sono:

i tecnici abilitati

gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati;

gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione accreditati ACCREDIA secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

le società di servizi energetici (ESCO) che operano conformemente alla direttiva 2006/32/CE

Viene definito “tecnico abilitato” un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2.

Articolo 2 comma 3

Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del

comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio

della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta lacompetenza. Di seguito il dettaglio dei titoli di studio ammessi:

a) Laurea magistrale

LM-4 Architettura e ingegneria edile

LM-22 Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali

b) Laurea

L-07 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale

L-09 Classe delle Lauree in Ingegneria Industriale

L-17 Classe delle Lauree in Scienze dell'Architettura

L-23 Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia

L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali

c) diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia,

elettrotecnica, meccanica, termotecnica,

d) diploma di geometra.

Articolo 2 comma 4

Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici (almeno 64 ore). Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli di studio previsti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati dell’abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale

LM-17 Fisica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

LM-25 Ingegneria dell'automazione

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-32 Ingegneria informatica

LM-34 Ingegneria navale

LM-40 Matematica

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-54 Scienze chimiche

LM-60 Scienze della natura

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

LM-79 Scienze geofisiche

c) laurea

L-21 Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,

Paesaggistica e Ambientale

L-27 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche

L-30 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche

L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura

L-34 Classe delle Lauree in Scienze Geologiche

L-35 Classe delle Lauree in Scienze Matematiche

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi e articolazioni diversi da

quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e).

 

Inviaci per e-mail la scheda dati compilata ed allega la planimetria catastale e la visura catastale dell'immobile, inoltre allega la scheda tecnica della caldaia installata per il riscaldamento.

Entro diceci gironi dal'invio di tutti i dati completi riceverai comodamente a casa tua e per raccomandata il tuo Attesato di Certificazione Energetica che avrà la validità di 10 anni. Nel contempo sarà nostro obbligo trasmettere il tuo certificato al Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia per l'inserimento nel catasto energetico.

 

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