L’attestato di Prestazione energetica che verrà rilasciato sarà redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “linee guida nazionali per la certificazione energaetica degli edifici". I nostri certificatori energetici sono accreditati come previsto all’articolo 4 del Dlgs 192/2005 e della legge 311/2006, e sono Iscritti all'albo dei Certificatori della Regione Sicilia.
Entro cinque gironi dal'invio di tutti i dati completi ti verrà spedito a casa per raccomandata il tuo Attesato di Certificazione Energetica che avrà la validità di 10 anni. Nel contempo sarà nostro obbligo trasmettere il tuo certificato al Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia per l'inserimento nel catasto energetico.
L'attestato di certificazione energetica è un documento realizzato da un professionista specializzato, il "certificatore energetico", o da un organismo preposto a questo scopo, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.
La certificazione energetica ha la funzione di attestare le prestazioni e le caratteristiche energetiche di un edificio o immobile, al fine di consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, congiuntamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio.
Dal primo
ottobre 2015 sono in vigore le nuove
norme sulla certificazione energetica degli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione.Ricordiamo, infatti, che i 3 decreti del 26 giugno
2015 riscrivono completamente le regole della certificazione energetica.
Tra le tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore.
Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
Il decreto linee guida, all’articolo 4 comma 6 prevede che, al fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Molto spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da parte di loro colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna.
Con le nuove regole ciò non sarà più consentito.
Il tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie, infissi, impianti, etc.
Le nuove linee guida prevedono (art. 5) che le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che prevede:
Le nuove Linee Guida – analizzate dall’Area Scientifica – Studi Pubblicistici del Consiglio nazionale del Notariato -
sostituiscono le precedenti Linee Guida per la certificazione energetica approvate con D.M. 26 giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10 luglio 2009)
UN VADEMECUM SULLE NOVITA' DEL NUOVO APE DA PARTE DEL NOTARIATO.
19/06/2015 - Sarà pubblicato quasi sicuramente entro il 28 giugno 2015, ma è ormai certo che le nuove regole per la
certificazione energetica in Italia entreranno in vigore a partire dall'1 ottobre 2015, lasciando quindi un ampio margine per l'aggiornamento dei professionisti.
03/10/2014
Sono state pubblicate dall’UNI,
Ente Italiano di Normazione, le nuove norme UNI/TS 11300 sulle prestazioni energetiche degli edifici.
La UNI/TS
11300-1:2014 dal titolo “Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per
la climatizzazione estiva ed
invernale.
La specifica tecnica
definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e deumidificazione.
È rivolta a tutte le
possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni
standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e di esercizio (tailored rating).
La UNI/TS
11300-2:2014 “Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali” costituisce
invece l’aggiornamento della UNI/TS 11300-2:2008.
La specifica tecnica
fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia
primaria per i servizi di climatizzazione
invernale e
acqua calda sanitaria.
Fornisce, inoltre, il metodo
di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati
nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN
15193.
La specifica tecnica
fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.
Si applica a sistemi
di nuova progettazione, ristrutturati o
esistenti: per il
solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i
sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.
20/02/2014 - E' legge il programma Destinazione Italia. Dopo l’ok delle Commissioni Industria e Finanze del Senato, che hanno convalidato senza modifiche tutte le decisioni della Camera, l'Aula ha approvato il ddl con 121 voti favorevoli e 91 contrari.
APE nei contratti di compravendita e
affitto
Le compravendite e gli affitti conclusi senza
allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se
l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la
sanzione è ridotta della metà.
La sanzione deve essere pagata da entrambe le
parti in solido e in parti uguali. Il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato. Tutti gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza
o dall'Agenzia delle Entrate.
Nei contratti di trasferimento degli
immobili a titolo
gratuito, dove chi riceve l'immobile
non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
https://www.dropbox.com/s/yz627chgubqykmz/Speciale_APE_BibLus-net.pdf
APE: la mancata allegazione della attestazione di prestazione energetica ai contratti traslativi di proprieta` e alle locazione di beni immobili costituira` un obbligo punibile con sanzione amministrativa; salvi i contratti.
Il Ministro della Giustizia,
Anna Maria Cancellieri ha fornito chiarimenti sull`attestato energetico (Ape), obbligatorio nei trasferimenti immobiliari. I contratti di compravendita e di locazione sottoscritti senza Ape non
sono nulli, si confermano pero` le pesanti sanzioni amministrative pecuniarie: da 3mila a 18mila euro. Nei casi di locazione di singole unita` immobiliari la multa oscilla tra i mille e i 4mila
euro.
Se il contratto ha una durata
fino a tre anni, la sanzione e` ridotta della meta`.
17/01/2014 - La mancanza dell’APE, Attestato di prestazione energetica, nei contratti di compravendita e affitto è punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, mentre non è valida la "nullità differita" introdotta con la Legge di Stabilità. Il chiarimento è arrivato dal Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri.
Ai contratti di compravendita immobiliare, agli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere allegato l'APE, come previsto
dalDL Destinazione Italia 145/2013.
In mancanza dell'APE, le parti sono soggette al
pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari,
invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
I dubbi sorti nei giorni
scorsi
Il veloce susseguirsi di
norme registrato nelle ultime
settimane ha creato qualche incertezza, tanto da rendere necessario un chiarimento ufficiale. Secondo gli addetti ai lavori, analizzando la Legge di Stabilità 2014 si poteva dedurre che i
contratti sprovvisti dell'APE dovevano essere considerati nulli. La nullità non sarebbe però stata immediata, ma "differita", perchè avrebbe operato solo dall’entrata in vigore del decreto di
adeguamento delle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Sull'argomento è stata quindi interpellata, in
una interrogazione alla Camera, il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri.
Le spiegazioni del Ministro
Cancellieri
Il Ministro Cancellieri ha ripercorso tutta la
normativa sulla prestazione energetica degli edifici, ricordando che l’APE, cioè l'attestato che indica la prestazione
energetica dell'immobile, è previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005.
Il DL 63/2013,
convertito nella Legge 90/2013, con cui è stata recepita la nuova Direttiva 2010/31/Ue
sul rendimento energetico in edilizia, ha introdotto nell’articolo 6 il comma 3-bis con cui è stata stabilita la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE (Leggi Tutto).
Successivamente, il DL Destinazione
Italia ha sostituito i commi 3 e 3 bis con un nuovo comma 3 in base al quale l’assenza dell’APE viene punita con una multa da 3 mila a 18 mila
euro, ma non implica più la
nullità del contratto.
Le incertezze sono iniziate dopo l’approvazione
della Legge di Stabilità per il
2014, in cui si legge che la
norma contenuta nell’articolo 3 bis, cioè la nullità dei contratti in mancanza dell’APE, si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto con cui il Ministero dello Sviluppo adeguerà
ilDM 26 giugno 2009 contenente le linee guida per la certificazione
energetica degli edifici.
Come ribadito dal Ministro Cancellieri, la
Legge di stabilità è quindi intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia.
Oltre a queste spiegazioni di ordine tecnico,
il Ministro ha affermato che, dopo un confronto col Ministro dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti stipulati senza l’APE è stata ritenuta eccessiva e va quindi preferita una
sanzione.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al rapporto tra l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di locazione, di vendita e donazione e l’obbligo di registrazione dell’atto stesso.
Con la Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 l’Agenzia precisa che l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione.
In particolare, è stato chiarito che:
IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 6 GIUGNO 2013 L’art. 4 del dlgs 192/2005 (così come modificato dall’art. 4 del DL 4.6.2013 n. 63) stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, sono definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia […]” Sostanzialmente l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria 2010/31/UE, e non più sulla base delle prescrizioni contenute nella precedente direttiva 2002/91/CE (recepiti nel DPR 2 aprile 2009 n. 59, già emanato in attuazione del previgenti art. 4 dlgs 192/2005 e sulla cui base dovevano essere redatti gli attestati di certificazione energetica sino a tutto il 5 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL. 63/2013). Tuttavia nelle more dell’emanazione dei nuovi decreti ministeriali, di recepimento della direttiva 2010/31/UE, i tecnici abilitati potranno comunque rilasciare un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. l-bis, dlgs 192/2005 (nuovo testo), ovviamente utilizzando ancora i criteri di calcolo contenuti nel DPR 2 aprile 2009 n. 59, in quanto:- l’art. 16, c. 4-bis, del dlgs 192/2005 (nel testo introdotto dall’art. 13 D.L. 63/2013) stabilisce che “dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59” con la conseguenza che il suddetto DPR 59/2009, contenente i criteri di calcolo sulla base della direttiva 2002/91/CE è tuttora in vigore, e rimarrà in vigore sino a che non siano emanati i nuovi decreti ministeriali di recepimento della direttiva 2010/31/UE, per cui potrà essere ancora utilizzato sino all’emanazione dei nuovi decreti; - l’art. 11 del dlgs 192/2005 (nel testo introdotto dall’art. 9 D.L. 63/2013) (norma transitoria) stabilisce che “nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.” Con tale norma viene pertanto, in via transitoria, aggiornato ed integrato l’art. 3, c. 1, del suddetto DPR 59/2009 relativo alle “metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti”, a conferma che detto decreto è tuttora utilizzabile in attesa dell’emanazione dei nuovi decreti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.
Nelle compravendite e locazioni di immobili i libretti di impianto vanno allegati solo all’attestato di prestazione energetica (Ape) che va consegnato al nuovo proprietario dopo la stipula del contratto definitivo.
L’obbligo non vale invece durante la trattativa.
In questo momento, infatti, al cliente va consegnata una copia dell’Ape, utile a fargli prendere visione delle condizioni dell’immobile, ma non è necessario consegnargli anche i libretti di
impianto.
Il chiarimento è arrivato dal Consiglio
nazionale del notariato, che con una nota dei giorni scorsi ha fatto chiarezza su alcune disposizioni della Legge
Ecobonus 90/2013 e
sulla Legge
del Fare 98/2013.
Come spiegato nella nota, la Legge Ecobonus
prevede che l’Ape sia allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili, che abbia una validità massima di dieci anni e che debba essere aggiornato per ogni intervento di ristrutturazione
o riqualificazione che modifichi la classe energetica.
Allo stesso tempo, la sua validità è subordinata
al controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Se non si rispettano queste condizioni, infatti, l’Ape scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi scopi, la norma stabilisce che i libretti di impianto siano allegati all’Ape in originale o in copia.
La presenza dei libretti è utile per controllare
la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la validità dell’Ape e il rispetto delle prescrizioni sul controllo dell’efficienza dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Si tratta però,
sostengono i notai, di aspetti che operano al di fuori dell’Ape come documento.
I libretti, continua la nota, costituiscono una
documentazione di corredo dalla quale si possono verificare le condizioni di validità dell’Ape. Quest’ultimo però non può essere modificato da libretti di impianto successivi.
Detto ciò, prosegue il Consiglio nazionale del
notariato, bisogna distinguere tra l’Ape destinato alla consegna e quello da allegare all’atto traslativo.
Il primo va consegnato quando si concludono le
trattative e si firma il contratto.
Il secondo, come previsto dalla Legge del Fare,
deve essere visionato fin dall’inizio delle trattative, quando il cliente deve conoscere le condizioni dell’immobile per decidere se stipulare il contratto.
I libretti di impianto, spiega il Consiglio
nazionale del notariato, vanno allegati all’Ape solo nel primo caso, cioè quando il trasferimento dell’immobile è concluso.
Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n.63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Con tale provvedimento viene soppresso l’attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE. Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue. L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il DPR 59/2009; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. IL DIRETTORE GENERALE (Rosaria Romano
nelle more dell’emanazione dei nuovi decreti ministeriali, di recepimento della direttiva 2010/31/UE, i tecnici abilitati potranno comunque rilasciare un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. l-bis, dlgs 192/2005 (nuovo testo), ovviamente utilizzando ancora i criteri di calcolo contenuti nel DPR 2 aprile 2009 n. 59
10/06/2013 - Con le modifiche al Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, il DL 63/2013preannuncia cambiamenti in materia di certificazione energetica degli edifici.
Una delle maggiori novità riguarda l’attestato di prestazione energetica (APE) che sostituisce quello di
certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edificio e che fornisce raccomandazioni per migliorarne l'efficienza.
Per la redazione dell’attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua
calda, in prospettiva “Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)”.
EEQZ dovranno essere tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire dal 31 dicembre 2018; tale disposizione sarà estesa a tutte le nuove
costruzioni dal 1° gennaio 2021.
Il DL 63/2013 annuncia la ri-edizione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009 quale strumento attuativo per i tecnici certificatori.
L’adeguamento del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate, utili anche per gli edifici di
ridotte dimensioni e con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità.
L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare:
- la prestazione energetica globale dell’edificio;
- la classe energetica;
- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.
È prevista anche la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua
costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra
3 mila e 18 mila euro.
Inoltre, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita
apposita clausola con cui l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile comprensivi
dell'APE.
L’APE avrà una validità temporale massima di 10 anni e dovrà essere aggiornato in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale massima è vincolata al rispetto delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza della validità dell’attestato; per agevolare le
operazioni di controllo, si dovranno allegare all’APE i libretti d’impianto degli edifici o delle singole abitazioni. (riproduzione riservata)
Si legge nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi “Con l’approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per
gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro
edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia”.
Il 31 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legge relativo a “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della
direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia”, prorogando fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale innalzandola al 65% da usufruire in 10
rate annuali di pari importo.
Il provvedimento approvato recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.
Il nuovo decreto legge sulla Detrazione 65% si pone cinque obiettivi:
1. promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
2. sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
3. sostegno alla diversificazione energetica;
4. promozione della competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
5. conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni che comprendono almeno il 25% della superficie
totale dell’immobile), spetterà la detrazione dell’imposta lorda.
Per quanto riguarda la Detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie, oltre a confermare la proroga al 31 dicembre 2013, vengono compresi tra i lavori agevolabili anche gli interventi sui mobili
fissi (bagni, cucine, armadi a muro, ecc.) e sull’adeguamento alle normative antisismiche.
- Decreto legge sulla proroga della Detrazione 65% (bozza non ancora
in vigore, entrata al CdM di venerdi 31 maggio e sulla quale è riportata la detrazione al 75%, poi abbassata al 65%)
- Allegato 1 allo schema di decreto legge (bozza non ancora in
vigore)
- Relazione illustrativa allo schema di decreto
legge
- Relazione tecnica allo schema di decreto legge
- Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva
2010/31/UE
- Comunicato ufficiale del Governo dopo la riunione del Consiglio
dei Ministri del 31 maggio 2013
L’Enea, ente preposto alla promozione delle politiche di efficienza energetica, ha pubblicato i vademecum contenenti schemi e procedure per la presentazione della documentazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.
Per ogni intervento sono descritti i requisiti generali e tecnici, le opere agevolabili, la documentazione richiesta, le modalità di compilazione e trasmissione, per chi vuole realizzare uno dei seguenti lavori agevolati:
In allegato a questa notizia i file contenente i vademecum aggiornati a novembre 2013 relativi agli interventi di riqualificazione energetica.
Decreto del Presidente Della Repubblica: Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Regolamento per la qualifica dei certificatori energetici
Decreto del Presidente Della Repubblica: Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Approvato con il Consiglio dei Ministri n.69 di venerdì 15 febbraio 2013 il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici come previsto dall’Art. 4 comma 1 del d.lgs. 192/2005, sanando la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dell’Italia per l’incompleto recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2002/91/CE. I soggetti abilitati alla certificazione energetica (Articolo 2) sono:
• i tecnici abilitati
• gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati;
• gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione accreditati ACCREDIA secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
• le società di servizi energetici (ESCO) che operano conformemente alla direttiva 2006/32/CE
Viene definito “tecnico abilitato” un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2.
Articolo 2 comma 3
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del
comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio
della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta lacompetenza. Di seguito il dettaglio dei titoli di studio ammessi:
a) Laurea magistrale
• LM-4 Architettura e ingegneria edile
• LM-22 Ingegneria chimica
• LM-23 Ingegneria civile
• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
• LM-26 Ingegneria della sicurezza
• LM-28 Ingegneria elettrica
• LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
• LM-31 Ingegneria gestionale
• LM-33 Ingegneria meccanica
• LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
• LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
• LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali
b) Laurea
• L-07 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
• L-09 Classe delle Lauree in Ingegneria Industriale
• L-17 Classe delle Lauree in Scienze dell'Architettura
• L-23 Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia
• L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
c) diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica,
d) diploma di geometra.
Articolo 2 comma 4
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici (almeno 64 ore). Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli di studio previsti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati dell’abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale
• LM-17 Fisica
• LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
• LM-21 Ingegneria biomedica
• LM-22 Ingegneria chimica
• LM-25 Ingegneria dell'automazione
• LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
• LM-29 Ingegneria elettronica
• LM-32 Ingegneria informatica
• LM-34 Ingegneria navale
• LM-40 Matematica
• LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
• LM-54 Scienze chimiche
• LM-60 Scienze della natura
• LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
• LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
• LM-79 Scienze geofisiche
c) laurea
• L-21 Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale
• L-27 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche
• L-30 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche
• L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
• L-34 Classe delle Lauree in Scienze Geologiche
• L-35 Classe delle Lauree in Scienze Matematiche
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi e articolazioni diversi da
quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e).
Inviaci per e-mail la scheda dati compilata ed allega la planimetria catastale e la visura catastale dell'immobile, inoltre allega la scheda tecnica della caldaia installata per il riscaldamento.
Entro diceci gironi dal'invio di tutti i dati completi riceverai comodamente a casa tua e per raccomandata il tuo Attesato di Certificazione Energetica che avrà la validità di 10 anni. Nel contempo sarà nostro obbligo trasmettere il tuo certificato al Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia per l'inserimento nel catasto energetico.
Ricorda puoi richiedere l'Attestato di Prestazione Energetica per tutti gli immobili ad uso Residenziale esistenti e di nuova costruzione o commerciale. Per il dettaglio dei costi visita la sezione "Quanto costa" o la sezione "Paga APE", oppure contattaci per esigenze particolari e preventivi personalizzati .
Se sei proprietario di più unità immobiliari, facenti parte del medesimo edifico potrai richiedere un dolo APE esclusivamente se tutte unità immobiliari sono servite da un impianto di riscaldamento centralizzato. Diversamente ocvorre redugere un APE per ogni unità immobiliare.